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Informativa ex art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016

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2. Finalità del trattamento dei dati

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6. Diritti dell’interessato

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Tra i diritti riconosciuti agli interessati dal Regolamento UE n. 679/2016 rientrano quelli di:
- chiedere l’accesso ai dati personali raccolti ed alle informazioni ad essi relative;
- chiedere la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
- chiedere la cancellazione dei propri dati personali nelle ipotesi previste dall’art. 17, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 679/2016;
- chiedere la limitazione del trattamento dei dati dell’utente nelle ipotesi previste all’art. 18, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 679/2016;
- chiedere ed ottenere che i dati personali dell’utente trattati in modo automatizzato e acquisiti con il consenso dell'interessato o sulla base di un contratto stipulato con l'interessato siano forniti a quest’ultimo in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali nelle ipotesi previste dall’art. art. 21 del Regolamento UE n. 679/2016.
- revocare in qualsiasi momento il consenso, ma solo nell’ipotesi i cui il trattamento sia basato sul consenso per una o più finalità e riguardi dati personali comuni (come data e luogo di nascita o luogo di residenza) ovvero categorie particolari di dati (come origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose, stato di salute o vita sessuale);
- proporre reclamo a un’autorità di controllo e per l’Italia all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

7. Modalità del trattamento

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Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti elettronici), per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

8. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

Il mancato conferimento dei dati richiesti all'interno del modulo contatti comporta l'impossibilità di inoltrare la richiesta di contatto e quindi di riceverne la risposta.

Polizza di Responsabilità Civile e Professionale

Tutti i professionisti devono lavorare con serenità e protezione dei loro beni, potenzialmente possono presentarsi una serie di questioni: azioni legali, citazioni in giudizio e controversie nell’esercizio della loro attività.

L’assicurazione offre protezione contro le perdite economiche provocate da eventuali sbagli o negligenze commessi nell’esercizio della professione. In altri termini, essa si impegna a rimborsare i terzi a cui sono stati arrecati danni in conseguenza di tali mancanze.

Normativa 2012

Dal 2013 la sottoscrizione di questo contratto d’assicurazione diventa obbligatoria per tutte le categorie, compresi i medici.

Art. 5 D.P.R. 137/2012 – Obbligo di Assicurazione

  1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
  2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
  3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Il compenso del fideiussore viene corrisposto in forma di “premio” in contanti. Anche se si tratta di un esborso ulteriore per il libero professionista, il governo ha emanato una normativa per agevolare l’esercizio della professione, al fine di preservare i diritti sia dei clienti che dei professionisti.

In sostanza, l’assicurazione di responsabilità civile professionale costituisce una sorta di ponte tra il cliente e il libero professionista, il quale svolge la sua attività sapendo di avere una copertura assicurativa.

Polizza di RC Professionale per Autotrasportatori

Offriamo assicurazioni RC professionale per illustrare la Potenza finanziaria per la registrazione all’Albo degli Autotrasportatori secondo la legge in vigore dal 2012. La Copertura assicurativa è conforme sia al Decreto del 25/11/2011, sia alla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 11551 del 11/05/2012.

Polizza di RC Professionale

Ci occupiamo della seguenti categorie:

  • Medici e Operatori Sanitari pubblici e privati
  • Medici chirurghi invasivi
  • Agenti in attività finanziaria OAM
  • Mediatori Creditizi OAM
  • Periti Assicurativi
  • Broker Assicurativi
  • Farmacisti
  • Infermieri
  • Dentisti
  • Agenti assicurativi
  • Avvocati
  • Commercialisti
  • Ragionieri e Consulenti del lavoro
  • Amministratori di stabili
  • Architetti
  • Ingegneri e Periti Edili
  • Agronomo e Forestale
  • Biologi
  • Presidente di collegio disciplinare