La Legge 2 agosto 2004 n. 210 e il D.Lgs 20 giugno 2005 n. 122 hanno introdotto nuovi requisiti per i costruttori, al fine di assicurare all’acquirente una reale qualità della costruzione. Tali obblighi prevedono la stipulazione di due polizze: una fideiussoria che garantisca tutti gli acconti versati dal cliente al venditore che gli verranno interamente restituiti nel caso di fallimento del costruttore ed impossibilità di ultimare e consegnare l’immobile, ed una indennitaria decennale postuma che copra eventuali difetti di costruzione.
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L’azienda edilizia che commercializza rilascia all’acquirente una polizza a titolo di tutela nei confronti dei pagamenti effettuati in conformità con le disposizioni del patto. La fideiussione può essere sottoscritta immediatamente sull’intero importo degli acconti, sia quelli eventualmente versati, che da versare, come previsto dall’accordo di acquisto. Il premio si versa in un’unica tranche per l’intera durata della polizza, ossia fino al passaggio della proprietà dell’immobile.
Insieme al premio, l’Azienda è vincolata a riscuotere dal Cliente una somma corrispondente al 5 per mille del valore coperto con la polizza di garanzia (riferimento al Decreto 31.10.2006 del Ministero della Giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 18 del 23.01.2007), che dovrà essere versato al “Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire”, amministrato da CONSAP S.p.A., come regolamentato dall’Articolo 17 del D.Lgs. 122/2005.
È necessario prestare grande attenzione agli elementi richiesti che possano rendere l’accordo preliminare proficuo per il consumatore.
- Indicare, con l’ausilio di una piantina, l’immobile.
- Specificare i lavori e le attrezzature inclusi nel costo.
- Comunicare il prezzo d’acquisto.
- Specificare la data di consegna ed eventuali sanzioni per ritardi.
- Specificare la data di redazione dell’atto notarile.
- Verificare la mancanza di ipoteche o altri vincoli.
- Assicurare la conformità dell’immobile alle norme edilizie e urbanistiche.
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